Regolamento

Art. 9

In vigore dal 27 nov 1980
1. L'Ufficio internazionale è tenuto a pubblicare periodicamente un bollettino dal titolo: "Bollettino internazionale dei disegni o modelli - International Design Gazette". 2. Il Bollettino deve contenere, per ogni deposito registrato: delle riproduzioni delle fotografie o delle altre rappresentazioni grafiche depositate; l'indicazione della data e del numero del deposito internazionale; il nome o la denominazione commerciale e l'indirizzo del depositante; l'indicazione dello Stato d'origine del deposito; la designazione dell'articolo o degli articoli nel quale o nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato; l'elenco degli Stati contraenti nei quali il depositante richiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti; l'indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito invocato per beneficiare del diritto di priorità, nel caso venga rivendicato un tale diritto; la descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello ove questa figuri nella domanda; la dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello ove una tale dichiarazione figuri nella domanda ed ogni altra necessaria informazione. 3. Inoltre, il Bollettino deve contenere ogni informazione relativa alle registrazioni di cui al comma 2 dell'. 4 Il Bollettino può contenere degli indici, statistiche ed altre informazioni d'interesse generale. 5. Le indicazioni relative a determinate registrazioni devono essere pubblicate nella lingua in cui è stata redatta la domanda allegata al deposito. Ogni informazione di ordine generale deve essere pubblicata nelle lingue inglese e francese. 6. L'Ufficio internazionale deve fare avere, il più presto possibile, un esemplare gratuito del Bollettino all'Amministrazione nazionale di ogni Stato contraente. Inoltre, ogni Amministrazione nazionale può, a sua richiesta, ricevere un numero massimo di cinque esemplari gratuiti e di dieci esemplari ad un terzo del prezzo normale dell'abbonamento.
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