Regolamento
Art. 7
In vigore dal 27 nov 1980
1. La natura e l'ammontare delle tasse figurano nella tabella delle tasse che è allegata al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante.
2. Nel caso di un deposito che non sia munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione, il depositante deve pagare all'atto del deposito:
1) la tassa internazionale di base;
2) la tassa internazionale complementare se il deposito è un deposito multiplo ordinario; se un depositante effettua 2, 3, 4 o 5 depositi multipli ordinari nello stesso giorno, egli è tenuto a pagare la tassa internazionale complementare prevista per i depositi multipli speciali;
3) la tassa di pubblicazione internazionale;
4) le tasse statali ordinarie;
5) le tasse statali di esame della novità; la tassa statale ordinaria pagata ad uno Stato viene dedotta dalla tassa statale di esame della novità richiesta dallo stesso Stato.
3. Nel caso di un deposito munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione, il depositante è tenuto a pagare:
a) all'atto del deposito:
1) la tassa internazionale di base;
2) le tasse statali ordinarie;
b) prima della scadenza del periodo di aggiornamento della pubblicazione:
1) la tassa internazionale complementare, quando si tratti di un deposito multiplo;
2) la tassa internazionale di pubblicazione;
3) le tasse statali ordinarie supplementari quando si tratti di depositi multipli speciali;
4) le tasse statali di esame della novità; la tassa statale ordinaria pagata ad uno Stato viene dedotta dalla tassa statale di esame della novità richiesta dallo stesso Stato.
4. Tutte le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-r-7