Regolamento
Art. 3
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) Qualora un depositante desideri che la pubblicazione della registrazione dei disegni o modelli nel Bollettino internazionale sia aggiornata, egli deve precisare nella sua domanda la durata del periodo per il quale egli richiede detto aggiornamento.
b) La durata del periodo di aggiornamento non può superare i dodici mesi a partire dalla data del deposito internazionale o, nel caso in cui una priorità venga rivendicata, a partire dalla data della priorità stessa.
c) Ove un depositante non precisi la durata di detto periodo, l'Ufficio internazionale deve ritenere che la domanda sia intesa per la massima durata di aggiornamento permessa.
2. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione, il depositante può, con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale, richiedere la pubblicazione immediata.
Tale richiesta può riguardare soltanto uno o più Stati contraenti e, nel caso di un deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
3. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione, il depositante può ritirare il proprio deposito con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale. Il ritiro può riguardare unicamente uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
4. a) Se, prima dello spirare del periodo di aggiornamento, il depositante paga tutte le tasse prescritte dall', l'Ufficio internazionale procede, immediatamente dopo la scadenza del periodo di aggiornamento, alla pubblicazione nel Bollettino internazionale dei disegni o modelli.
b) Se il depositante non paga le tasse di cui al comma 3, lettera b) dell', l'Ufficio internazionale non effettua la pubblicazione e procede alla cancellazione del deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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