Regolamento

Art. 8

In vigore dal 27 nov 1980
1. Non appena l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda in debita forma, le tasse esigibili con la domanda e la fotografia o le fotografie o altre rappresentazioni grafiche del disegno o modello, devono essere apposte la data del deposito internazionale ed il numero del deposito stesso ed inoltre il sigillo dell'Ufficio internazionale deve essere apposto su ciascuno dei tre esemplari della domanda e su ciascuna delle fotografie. Ogni esemplare della domanda deve essere firmato dal Direttore dell'Ufficio internazionale o dal rappresentante che egli ha designato a tale scopo. Uno degli esemplari, che costituisce l'atto ufficiale di registrazione, viene inserito nel Registro; il secondo esemplare, che costituisce il certificato di registrazione, deve essere rispedito al depositante; il terzo esemplare deve essere inviato per comunicazione, dall'Ufficio internazionale, ad ogni Amministrazione nazionale che ne faccia richiesta. 2. Le decisioni di rifiuto di cui all' dell'Accordo, i rinnovi, i cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello, i cambiamenti di nome o di indirizzo del titolare di un deposito o del suo mandatario, le dichiarazioni di rinuncia, i ritiri effettuati in applicazione delle disposizioni del comma 4, lettera b) dell' dell'Accordo nonché le cancellazioni che si sono effettuate in base alle disposizioni del comma 4, lettera c) dell' dell'Accordo, devono essere registrate e pubblicate dall'Ufficio internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-r-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo