Regolamento
Art. 1
In vigore dal 27 nov 1980
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO DELL'AJA PER IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI DEL 6 NOVEMBRE 1925, EMENDATO A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934 E ALL'AJA IL 28 NOVEMBRE 1960
1. La domanda di cui all' dell'Accordo deve essere redatta nelle lingue francese od inglese e presentata in tre esemplari sui formulari distribuiti dall'Ufficio internazionale.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome e nome o la denominazione commerciale, nonché l'indirizzo del depositante; ove esista un mandatario, il cognome e l'indirizzo di quest'ultimo; ove venga fatta menzione di più di un indirizzo, quello al quale l'Ufficio internazionale è tenuto ad inviare ogni comunicazione;
b) l'indicazione dello Stato contraente nel quale il depositante possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e concreto o, ove egli possieda tali stabilimenti in più Stati contraenti, l'indicazione dello Stato contraente che il depositante designa come Stato d'origine del deposito internazionale; ove egli non possieda un tale stabilimento in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente nel quale è domiciliato; ove non sia domiciliato in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente di cui è cittadino;
c) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti nei quali il disegno od il modello è destinato ad essere incorporato;
d) l'enumerazione dei documenti ed eventualmente degli esemplari o bozzetti allegati alla domanda nonché l'indicazione dell'ammontare delle tasse fatte pervenire all'Ufficio internazionale;
e) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante chiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti;
f) se il depositante desidera rivendicare la priorità di cui all' dell'Accordo, l'indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito che dà luogo al diritto di priorità;
g) la firma del depositante o del suo mandatario.
3. La domanda può inoltre contenere:
a) una breve descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello, ivi compresi i colori; tale descrizione non può superare le cento parole;
b) una dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello;
c) una richiesta di pubblicazione a colori;
d) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione in base al comma 4, lettera a) dell' dell'Accordo.
4. Possono essere allegati alla domanda:
a) dei documenti giustificativi a sostegno di una rivendicazione di priorità;
b) degli esemplari o bozzetti dell'oggetto nel quale detto disegno o modello è incorporato; tali esemplari o bozzetti non devono superare i 30 centimetri (12 pollici) in ciascuna delle loro dimensioni; sono tuttavia esclusi gli oggetti fatti di sostanze deteriorabili o pericolose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-r-1