Accordo
Art. 29
In vigore dal 27 nov 1980
1. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli.
2. Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della metà almeno degli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-29