Accordo

Art. 29

In vigore dal 27 nov 1980
1. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli. 2. Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della metà almeno degli Stati contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo