Accordo
Art. 25
In vigore dal 27 nov 1980
1. Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali e a prendere, in conformità della sua Costituzione, i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di questo Accordo.
2. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, uno Stato contraente deve essere in grado, in conformità della sua legislazione nazionale, di attuare le disposizioni del presente Accordo.
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