Accordo
Art. 27
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori per i quali esso provvede alle relazioni internazionali. Il Governo della Confederazione Svizzera ne informa tutti gli Stati contraenti e l'Accordo si applica ugualmente ai territori, indicati nella notificazione, un mese dopo l'invio della comunicazione fatta dal Governo della Confederazione Svizzera agli Stati contraenti, a meno che una data successiva non sia stata indicata nella notificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-27