Atto
Art. 4
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.
2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4. a) L'ammontare delle tasse di cui all'alinea 3 i) è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.
b) Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale che attengono all'Unione particolare.
c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente viene riadattato secondo le modalità del regolamento finanziario.
5. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall'eccedenze degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare.
Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo è costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7. a) L'Accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.
8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Storico versioni
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