Accordo

Art. 16

In vigore dal 27 nov 1980
1. Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall', comma 1, numero 2, sono riscosse dall'Ufficio internazionale che, ogni anno, le versa agli Stati contraenti designati dal depositante. 2. a) Ogni Stato contraente può dichiarare all'Ufficio internazionale che rinuncia a percepire le tasse suppletive, previste dall', comma 1, numero 2, lettera a), concernenti i depositi internazionali per i quali altri Stati contraenti, che hanno fatto la stessa rinuncia, sono ritenuti Stati d'origine. b) Esso può fare le stesse rinuncie per quanto riguarda il deposito internazionale per il quale è ritenuto Stato d'origine.
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