Accordo

Art. 14

In vigore dal 27 nov 1980
1. Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull'oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello. 2. Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l'apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l'autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale. 3. Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata: 1) sia dall'indicazione dell'anno del deposito internazionale e del nome o dell'abbreviazione abituale del nome del depositante, 2) sia dal numero del deposito internazionale. 4. La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull'etichetta non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo