Art. 2
In vigore dal 27 nov 1980
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'accordo de L'Aja e all', paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-rd-2