Art. 4

In vigore dal 27 nov 1980
Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui all', secondo i principi e criteri direttivi seguenti: 1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto accordo, è un altro Paese; 2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'amministrazione italiana; 3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni; 4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione degli atti internazionali, di cui all', e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.
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