Atto
Art. 11
In vigore dal 27 nov 1980
1. a) Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
2. Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.
Storico versioni
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