Accordo
Art. 17
Competenza del Comitato esecutivo
In vigore dal 7 set 1975
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Competenza del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni sotto la direzione generale del Consiglio.
2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene più opportune.
3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, esso può, con voto a maggioranza ripartita semplice o con voto speciale, a seconda del caso, se la decisione del Consiglio in materia esige un voto a maggioranza ripartita semplice o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti:
a) ridistribuzione di voti in conformità dell';
b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi in conformità dell';
c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo in conformità del paragrafo 2 dell';
d) revisione dell'allegato C in base al paragrafo 3 dell';
e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformità dell' e dei contingenti trimestrali in conformità del paragrafo 8 dell';
f) restrizione o sospensione degli acquisti di stock regolatore in conformità del capoverso b) del paragrafo 9 dell';
g) decisione relativa alla destinazione del cacao ad usi non tradizionali in conformità dell';
h) esenzione da obblighi in conformità dell';
i) composizione delle controversie in conformità dell';
j) sospensione dei diritti in conformità del paragrafo 3 dell';
k) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell';
l) esclusione di un membro in conformità dell';
m) proroga o denuncia del presente Accordo in conformità dell';
n) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'.
4. Il Consiglio può in ogni momento, con voto a maggioranza ripartita semplice, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-17