Accordo

Art. 23

Approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi

In vigore dal 7 set 1975
. Approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio seguente e fissa il contributo di ogni membro a tale bilancio. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ogni membro è proporzionale al rapporto che esiste, al momento della adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero dei voti di tale membro e il numero dei voti di tutti i membri riunitisi per fissare i contributi, i voti di ogni membro sono contati senza che sia tenuto conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di ogni membro nè della ridistribuzione dei voti che può risultarne. 3. Il Consiglio determina il contributo iniziale di ogni membro che entri nell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero dei voti che sono attribuiti a tale membro ed alla parte non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; tuttavia, i contributi assegnati agli altri membri per l'esercizio in corso restano immutati. 4. Ove il presente Accordo entri in vigore più di otto mesi prima dell'inizio del primo completo esercizio finanziario, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo che copre solo il periodo che va sino all'inizio del primo esercizio completo. Negli altri casi, il primo bilancio amministrativo comprende tanto il periodo iniziale che il primo esercizio completo.
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Approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo