Accordo

Art. 19

Quorum delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo

In vigore dal 7 set 1975
. Quorum delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, con la riserva che i membri di ogni categoria così presenti, detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 non è raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione nè il giorno, successivo, il quorum, a partire dal terzo giorno e durante il resto della sessione, è ritenuto costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri esportatori, a condizione che i membri di ogni categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione d'apertura di una sessione in conformità del paragrafo 1 è quello prescritto dal paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformità del paragrafo 2 dell' è considerato presente. 5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo è fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.
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