Accordo

Art. 11

Procedura di voto del Consiglio

In vigore dal 7 set 1975
. Procedura di voto del Consiglio 1. Ogni membro dispone, per il voto, del numero di voti, cui ha diritto; non può dividere i propri voti. Non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri voti quelli che è autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare ogni altro membro esportatore, e ogni membro importatore può autorizzare ogni altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i propri voti ad ogni riunione del Consiglio. In tal caso, la limitazione di cui al paragrafo 4 dell' non è applicabile. 3. I membri esportatori che producono soltanto del cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte alle votazioni sulle questioni relative alla determinazione e alla regolazione di contingenti, nè a quelle attinenti all'amministrazione e al funzionamento dello stock regolatore.
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Procedura di voto del Consiglio (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo