Accordo

Art. 12

Decisioni del Consiglio

In vigore dal 7 set 1975
. Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio prende le sue decisioni e fa le sue raccomandazioni con voto a maggioranza ripartita semplice dei suoi membri, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale. 2. Nel conteggio dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non sono presi in considerazione. 3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio deve, ai sensi del presente Accordo, prendere con voto speciale: a) se la proposta non attiene la maggioranza richiesta a motivo del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio così decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 48 ore; b) se, nel corso di questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio così decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 24 ore; c) se, nel corso di questo terzo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa è ritenuta adottata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è ritenuta respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
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