Accordo

Art. 9

Sessioni del Consiglio

In vigore dal 7 set 1975
. Sessioni del Consiglio 1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno di contingentamento. 2. Oltre alle riunioni che tiene negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se così decide o se ne è richiesto: a) da cinque membri; b) da un membro o più membri che dispongono almeno di 200 voti; c) dal Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio sono rese note almeno 30 giorni prima, salvo caso di urgenza o quando le disposizioni del presente Accordo esigano un termine diverso. 4. A meno che il Consiglio non decida diversamente con voto speciale, le sessioni si tengono presso la sede dell'Organizzazione. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro assume gli oneri supplementari che ne derivano.
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