Accordo

Art. 7

Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 7 set 1975
. Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e assolve o cura l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni espresse dal presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché le norme relative al funzionamento e alla gestione dello stock regolatore. Il Consiglio può prevedere, nel proprio regolamento interno, una procedura che gli permetta di prendere, senza riunirsi, delle decisioni su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione di cui necessita per adempiere le funzioni conferitegli dal presente Accordo nonché ogni altra documentazione che ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica un rapporto annuo. Tale rapporto comporta l'esame annuo di cui all'. Il Consiglio pubblica anche tutte le altre informazioni che ritiene opportune.
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