Accordo
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 set 1975
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Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
a) Per cacao, bisogna intendere i semi di cacao e i prodotti derivati dal cacao;
b) per prodotti derivati dal cacao, bisogna intendere i prodotti fabbricati esclusivamente con i semi di cacao, quali la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta priva di burro e le mandorle scorticate, nonché tutti gli altri prodotti che il Consiglio può indicare all'occorrenza;
c) per cacao fine ("fine " o "flavour "), bisogna intendere il cacao prodotto nei paesi figuranti all'allegato C, nei limiti in esso indicati;
d) per tonnellata, bisogna intendere la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, o di 2204,6 libbre "avoirdupois", e, per libbra, bisogna intendere la libbra "avoirdupois", cioè di 453,597 grammi;
e) l'espressione campagna di raccolta indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso;
f) l'espressione anno di contingentamento indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso;
g) l'espressione contingente di base indica il contingente di cui all';
h) l'espressione contingente annuo di esportazione indica il contingente di ogni membro esportatore, determinato in conformità dell';
i) l'espressione contingente di esportazione in vigore indica il contingente di ogni membro esportatore, in un dato momento, determinato in conformità dell', o adottato conformemente all', o ridotto conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 dell', o modificato mediante l'applicazione delle disposizioni dell';
j) l'espressione esportazione di cacao indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di un paese qualsiasi, e l'espressione importazione di cacao indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese qualsiasi, restando inteso che ai fini di tali definizioni il territorio doganale, nel caso di un membro che disponga di più di un territorio doganale, è ritenuto comprendente l'insieme dei territori doganali di tale membro;
k) il termine Organizzazione indica l'Organizzazione internazionale del cacao istituita in base all';
l) il termine Consiglio indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all';
m) il termine membro indica una Parte contraente del presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell', o un territorio o un gruppo di territori per i quali è stata fatta una notifica in conformità del paragrafo 2 dell', od una organizzazione intergovernativa di cui all';
n) l'espressione paese esportatore o membro esportatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le importazioni;
o) l'espressione paese importatore o membro importatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le esportazioni;
p) l'espressione paese produttore o membro produttore indica rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantitativi rilevanti dal punto di vista commerciale;
q) per maggioranza ripartita semplice, bisogna intendere la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente;
r) un voto speciale indica i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente, a condizione che il numero dei suffragi così espressi rappresenti la metà dei membri presenti e votanti;
s) per entrata in vigore, bisogna intendere, salvo diversa precisazione, la data in cui il presente Accordo entra in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-2