Accordo

Art. 35

Rispetto dei contingenti di esportazione

In vigore dal 7 set 1975
. Rispetto dei contingenti di esportazione 1. I membri adottano le misure del caso per assicurare il rispetto assoluto degli obblighi che hanno sottoscritto nel presente Accordo e che riguardano i contingenti di esportazione. Il Consiglio può chiedere ai membri di adottare misure complementari, ove occorra, per applicare il sistema dei contingenti di esportazione in modo efficace, compresa l'adozione, da parte dei membri esportatori, di regolamenti che prescrivono la registrazione di tutto il cacao che devono esportare nei limiti del contingente di esportazione in vigore. 2. I membri esportatori si impegnano ad organizzare le loro vendite in modo che gli acquisti e le vendite sul mercato avvengano con ordine e per essere in grado di rispettare in ogni momento il loro contingente di esportazione in vigore. In ogni caso, nessun membro esportatore esporta nel corso dei due primi trimestri, più dell'85%, o nel corso dei tre primi trimestri più del 90%, del proprio contingente annuo di esportazione determinato in conformità dell'. 3. Ogni membro esportatore si impegna a far sì che il volume delle sue esportazioni di cacao non superi il proprio contingente di esportazione in vigore. 4. Se un membro esportatore supera il proprio contingente di esportazione in vigore di meno dell'1% del proprio contingente annuo di esportazione, tale superamento non è considerato un'infrazione al paragrafo 3. Tuttavia, viene dedotta la differenza dal contingente di esportazione in vigore del membro interessato per l'anno di contingentamento seguente. 5. Se un membro esportatore supera una prima volta il proprio contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza previsto al paragrafo 4, tale membro vende allo stock regolatore, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, un quantitativo uguale alla differenza, nei tre mesi successivi alla data in cui il Consiglio ha constatato il superamento. Tale quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte allo stock regolatore in base al presente paragrafo sono effettuate in conformità alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 dell'. 6. Se un membro esportatore supera una seconda volta o più volte il proprio contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza previsto al paragrafo 4, tale membro vende allo stock regolatore, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, un quantitativo uguale al doppio della differenza, nei tre mesi successivi alla data in cui il Consiglio ha constatato il superamento. Tale quantitativo viene dedotto automaticamente dal proprio contingente di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte allo stock regolatore in base al presente paragrafo sono effettuate in conformità alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 dell'. 7. Le misure adottate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente Articolo non pregiudicano le disposizioni del capitolo XV. 8. Il Consiglio, quando determina i contingenti annui di esportazione in base all', può, con voto speciale, desistere di fissare dei contingenti trimestrali di esportazione. Esso stabilisce nello stesso tempo le norme che regolano l'applicazione e la soppressione di tali contingenti trimestrali di esportazione. Nello stabilire tali regole, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche della produzione di ogni membro esportatore. 9. Nel caso in cui l'istituzione o la riduzione di contingenti di esportazione non possa essere pienamente attuata durante l'anno di contingentamento in corso a motivo dell'esistenza di contratti validi conclusi quando i contingenti di esportazione erano sospesi o entro i limiti dei contingenti di esportazione in vigore nel momento in cui i contratti sono stati conclusi, la rettifica viene operata nei contingenti di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento successivo. Il Consiglio può esigere delle prove dell'esistenza di tali contratti. 10. I membri si impegnano a comunicare immediatamente al Consiglio ogni informazione che essi potrebbero raccogliere circa ogni infrazione al presente Accordo o ad ogni norma o regolamento fissati dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-35

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