Accordo
Art. 32
Campo dei contingenti di esportazione
In vigore dal 7 set 1975
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Campo dei contingenti di esportazione
1. I contingenti annui di esportazione comprendono:
a) le esportazioni di cacao provenienti dai membri esportatori, e
b) il cacao della campagna di raccolta in corso, registrato per essere esportato nei limiti del contingente di esportazione in
vigore alla fine dell'anno di contingentamento, ma spedito dopo l'anno di contingentamento, restando inteso che l'esportazione
avverrà prima della fine del primo trimestre dell'anno di
contingentamento seguente e sarà sottoposta alle condizioni che verranno fissate dal Consiglio.
2. Al fine di determinare l'equivalente in semi di cacao delle esportazioni di prodotti derivati dal cacao provenienti da membri esportatori e da non-membri esportatori, i coefficienti di conversione sono i seguenti: burro di cacao: 1,33; pani di cacao e polvere di cacao: 1,18; pasta di cacao e mandorle scartocciate: 1,25.
Il Consiglio può decidere, ove occorra, che altri prodotti contenenti cacao sono prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali sono indicati dei coefficienti di conversione nel presente paragrafo sono fissati dal Consiglio.
3. Il Consiglio, in base ad ogni documento di cui all', segue in modo continuo le esportazioni di prodotti derivanti dal cacao effettuate dai membri esportatori, nonché le importazioni di prodotti derivanti dal cacao in provenienza da non-membri esportatori. Ove il Consiglio constati che, nel corso di un anno di contingentamento, la differenza tra le esportazioni di panelli di cacao e/o di polvere di cacao effettuate da un paese esportatore e le sue esportazioni di burro di cacao si sia considerevolmente accentuata a detrimento dei pani e/o della polvere di cacao a motivo, ad esempio, di un maggiore ricorso al processo di trasformazione per estrazione, i coefficienti di conversione da applicare per determinare l'equivalente in semi delle esportazioni dei prodotti derivati dal cacao dal paese in questione nel corso dell'anno di contingentamento considerato e/o, se il Consiglio così decide, nel corso di un successivo anno di contingentamento, sono i seguenti: burro di cacao: 2,15; pasta di cacao e mandorle scartocciate: 1,25; pani e polvere di cacao: 0,30, con conseguente adattamento del contributo che resta da raccogliere. Tuttavia, questa disposizione non si applica se la diminuzione delle esportazioni di prodotti diversi dal burro di cacao è dovuta ad un aumento del consumo interno umano o ad altri motivi, che il paese esportatore dovrà fornire e che il Consiglio riterrà soddisfacenti ed accettabili.
4. Le consegne fatte al Direttore dello stock regolatore dai membri esportatori ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell' e del paragrafo 1 dell' così come le quantità che sono servite per usi non tradizionali in base al paragrafo 2 dell' non sono calcolati sui contingenti di esportazione di tali membri.
5. Se il Consiglio si convince che del cacao è stato esportato da membri esportatori per scopi umanitari o per altri fini non commerciali, tale cacao non viene calcolato nei contingenti di esportazione di tali membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-32