Accordo

Art. 27

Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao

In vigore dal 7 set 1975
. Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a chiedere il parere di esperti delle questioni relative al cacao. 2. Nell'esecuzione degli obblighi che impone loro il presente Accordo, i membri svolgono le loro attività in modo da rispettare i circuiti commerciali usuali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao. 3. I membri non intervengono nell'arbitraggio di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao quando dai contratti non possono essere eseguiti a motivo di regolamenti fissati ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non pongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. Il fatto che i membri siano tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come difesa in tali casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo