Accordo
Art. 27
Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao
In vigore dal 7 set 1975
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Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao
1. Il Consiglio incoraggia i membri a chiedere il parere di esperti delle questioni relative al cacao.
2. Nell'esecuzione degli obblighi che impone loro il presente Accordo, i membri svolgono le loro attività in modo da rispettare i circuiti commerciali usuali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao.
3. I membri non intervengono nell'arbitraggio di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao quando dai contratti non possono essere eseguiti a motivo di regolamenti fissati ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non pongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. Il fatto che i membri siano tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come difesa in tali casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-27