Accordo
Art. 24
Versamento dei contributi al bilancio amministrativo
In vigore dal 7 set 1975
.
Versamento dei contributi al bilancio amministrativo
1. I contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile; non sono soggetti al controllo dei cambi e sono esigibili a partire dal primo giorno di esercizio.
2. Se un membro non versa integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo entro un termine di cinque mesi a partire dall'inizio dell'esercizio, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuarne il pagamento il più presto possibile. Se il membro in questione non paga il suo contributo allo spirare di un termine di due mesi a partire dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, i diritti di voto di tale membro in seno al Consiglio e al Comitato esecutivo sono sospesi sino all'integrale versamento del proprio contributo.
3. A meno che il Consiglio non lo decida con voto speciale, un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi conformemente al paragrafo 2 non può essere privato di alcun altro suo diritto nè dispensato da alcuno degli obblighi che gli impone il presente Accordo. Esso resta tenuto a versare il proprio contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari, derivanti dal presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-24