Accordo

Art. 21

Privilegi e immunità

In vigore dal 7 set 1975
. Privilegi e immunità 1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, concludere contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili, nonché stare in giudizio. 2. Appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo del paese ove è situata la sede dell'Organizzazione (qui appresso indicato "il governo ospite") conclude con l'Organizzazione un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, riguardante lo Statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Governo ospite per esercitare le loro funzioni. 3. L'Accordo di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo. Esso ha tuttavia termine: a) se un accordo in tal senso viene concluso tra il Governo ospite e l'Organizzazione, o b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione non sia più situata sul territorio del Governo ospite, o c) nel caso in cui l'Organizzazione cessi di esistere. 4. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al paragrafo 2, il Governo ospite esenta da ogni imposta: a) le remunerazioni versate dall'Organizzazione ai propri impiegati, tale misura non si applica tuttavia agli impiegati che siano cittadini del membro ospite; e b) gli averi, i redditi e gli altri beni dell'Organizzazione. 5. Dopo che il Consiglio ha approvato l'accordo di cui al paragrafo 2, l'Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari alla corretta applicazione del presente Accordo.
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