Accordo

Art. 16

Elezione del Comitato esecutivo

In vigore dal 7 set 1975
. Elezione del Comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori della Organizzazione eleggono rispettivamente, in seno al Consiglio, i membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in seno ad ogni categoria, ha luogo in base alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo. 2. Ogni membro esprime a favore di un solo candidato tutti i voti di cui dispone in base all'. Un membro può esprimere a favore di un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2 dell'. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti.
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Elezione del Comitato esecutivo (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo