Accordo
Art. 16
16 / 77Elezione del Comitato esecutivo
In vigore dal 7 set 1975
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Elezione del Comitato esecutivo
1. I membri esportatori e i membri importatori della Organizzazione eleggono rispettivamente, in seno al Consiglio, i membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in seno ad ogni categoria, ha luogo in base alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Ogni membro esprime a favore di un solo candidato tutti i voti di cui dispone in base all'. Un membro può esprimere a favore di un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2 dell'.
3. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-16