Accordo

Art. 13

Cooperazione con altre organizzazioni

In vigore dal 7 set 1975
. Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio, tenuto debito conto del particolare ruolo svolto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente tale organizzazione, in modo adeguato, delle proprie attività e dei propri programmi di lavoro. 3. Il Consiglio può inoltre adottare tutte le disposizioni del caso per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo