Accordo
Art. 8
Presidente e Vice Presidente del Consiglio
In vigore dal 7 set 1975
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Presidente e Vice Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge ogni anno di contingentamento un Presidente e un Vice Presidente, che non sono remunerati dall'Organizzazione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, l'uno fra le delegazioni dei membri esportatori, l'altro fra quelle dei membri importatori. Tale ripartizione si alterna ogni anno di contingentamento.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e del Vice Presidente, o in caso di assenza permanente di uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio può eleggere fra le delegazioni, secondo lo stesso criterio, nuovi titolari di tali funzioni, temporanei e permanenti a seconda del caso.
4. Nè il Presidente nè alcun altro membro dell'Ufficio che presieda una riunione del Consiglio può prender parte alle votazioni. Il suo supplente può esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Storico versioni
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