Accordo
Art. 4
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
In vigore dal 7 set 1975
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Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Nel presente Accordo, ogni menzione di un " Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1972 " vale per ogni organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilità per quanto attiene alla negoziazione, alla conclusione e all'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi su dei prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione, nel presente Accordo, relativa alla firma o al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o relativa ad una notifica, o all'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o relativa ad un'adesione da parte di un Governo, vale nel caso di tali organizzazioni intergovernative, anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per una notifica, per l'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o per l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.
2. Le suddette organizzazioni intergovernative non dispongono di voti, ma, nel caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, che esprimono in blocco. In tal caso, gli Stati membri delle organizzazioni intergovernative in questione non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 dell' non sono applicabili alle dette organizzazioni intergovernative: tuttavia, tali organizzazioni possono partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni rientranti nella loro competenza. In caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, i voti di cui sono autorizzati a disporre gli Stati membri in seno al Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di tali Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-4