Accordo

Art. 5

Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

In vigore dal 7 set 1975
. Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. Viene istituita un'Organizzazione internazionale del cacao incaricata di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo nonché di controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni per il tramite: a) del Consiglio internazionale del cacao e del Comitato esecutivo; b) del direttore esecutivo e del personale. 3. Il Consiglio deciderà nel corso della sua prima sessione circa il luogo della sede dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-5

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