Accordo

Art. 10

Voti

In vigore dal 7 set 1975
. Voti 1. I membri esportatori dispongono, tutti insieme, di 1000 voti e così pure tutti insieme i membri esportatori; tali voti sono ripartiti per ogni categoria di membri, cioè quella dei membri esportatori e quella dei membri importatori, conformemente ai paragrafi seguenti del presente articolo. 2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura eguale fra tutti i membri esportatori, con il più vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti in proporzione ai contingenti di base. 3. I voti dei membri importatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura uguale fra tutti i membri importatori, con il più vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti proporzionalmente alle loro importazioni, calcolate nell'allegato D. 4. Nessun membro detiene più di 300 voti. I voti al di sopra di tale cifra che risultino dai calcoli indicati ai paragrafi 2 e 3 sono ridistribuiti fra gli altri membri in base alle disposizioni dei detti paragrafi 2 e 3, a seconda del caso. 5. Quando la partecipazione all'Organizzazione cambia o i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti conformemente al presente articolo. 6. Non possono esserci frazioni di voti.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-10

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