Accordo

Art. 14

Ammissione di osservatori

In vigore dal 7 set 1975
. Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio può invitare anche chi non sia membro purchè sia però membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o delle sue agenzie specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, in qualità di osservatore.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-14

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Ammissione di osservatori (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo