Art. 14 · Ammissione di osservatori
Accordo

Art. 14

14 / 77

Ammissione di osservatori

In vigore dal 7 set 1975
. Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio può invitare anche chi non sia membro purchè sia però membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o delle sue agenzie specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, in qualità di osservatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-14