Accordo
Art. 14
14 / 77Ammissione di osservatori
In vigore dal 7 set 1975
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Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio può invitare anche chi non sia membro purchè sia però membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o delle sue agenzie specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, in qualità di osservatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-14