Accordo
Art. 13
13 / 77Cooperazione con altre organizzazioni
In vigore dal 7 set 1975
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Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni intergovernative del caso.
2. Il Consiglio, tenuto debito conto del particolare ruolo svolto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente tale organizzazione, in modo adeguato, delle proprie attività e dei propri programmi di lavoro.
3. Il Consiglio può inoltre adottare tutte le disposizioni del caso per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-13