Accordo
Art. 22
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 7 set 1975
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Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto dello stock regolatore.
2. Le spese richieste per l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo, ad esclusione di quelle che derivano dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore istituito in conformità dell', sono imputabili al conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri fissati come è indicato all'. Tuttavia, se un membro richiede dei servizi particolari, il Consiglio può reclamarne il pagamento.
3. Ogni spesa che derivi dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore ai sensi del paragrafo 6 dell' è imputabile al conto dello stock regolatore. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate nel paragrafo 6 dell' sia imputabile al conto dello stock regolatore.
4. L'esercizio finanziario della Organizzazione coincide con l'anno di contingentamento.
5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Storico versioni
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