Accordo

Art. 22

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 7 set 1975
. Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto dello stock regolatore. 2. Le spese richieste per l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo, ad esclusione di quelle che derivano dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore istituito in conformità dell', sono imputabili al conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri fissati come è indicato all'. Tuttavia, se un membro richiede dei servizi particolari, il Consiglio può reclamarne il pagamento. 3. Ogni spesa che derivi dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore ai sensi del paragrafo 6 dell' è imputabile al conto dello stock regolatore. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate nel paragrafo 6 dell' sia imputabile al conto dello stock regolatore. 4. L'esercizio finanziario della Organizzazione coincide con l'anno di contingentamento. 5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni finanziarie (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo