Accordo
Art. 37
Istituzione e finanziamento dello stock regolatore
In vigore dal 7 set 1975
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Istituzione e finanziamento dello stock regolatore
1. Viene istituito uno stock regolatore.
2. Lo stock regolatore acquista e conserva soltanto dei semi di cacao e la propria capacità massima è di 250.000 tonnellate.
3. Il Direttore dello stock regolatore, in base alle norme adottate dal Consiglio, è responsabile del funzionamento dello stock regolatore, delle operazioni di acquisto e di vendita, della conservazione in buono stato degli stocks di semi di cacao ed, evitando i rischi del mercato, del rinnovamento delle partite di semi di cacao in conformità delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.
4. Per finanziare le proprie operazioni, lo stock regolatore riceve, a partire dall'inizio del primo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, un normale finanziamento sotto forma di contributi percepiti sul cacao in conformità delle disposizioni dell'. Se tuttavia il Consiglio dispone di altre fonti di finanziamento, esso può decidere di ritardare il versamento dei contributi.
5. Se, ad un dato momento, il normale finanziamento dello stock regolatore costituito dai contributi non dovesse essere sufficiente per le operazioni, il Consiglio può, con voto speciale rivolgendosi a fonti di finanziamento opportune, ivi compresi i governi dei paesi membri, procurarsi dei fondi in valuta liberamente convertibile. I prestiti così contratti sono rimborsati con il prodotto dei contributi, della vendita di semi di cacao dello stock regolatore ed, eventualmente, di redditi diversi dallo stock regolatore. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso di tali fondi presi a prestito.
6. Le spese per il funzionamento e la conservazione dello stock regolatore, ivi comprese:
a) la rinumerazione del Direttore dello stock regolatore e dei membri del personale che gestiscono e assicurano la conservazione dello stock regolatore, le spese sostenute dalla Organizzazione per amministrare e controllare il recupero dei contributi e gli interessi
o il rimborso delle somme prese in prestito dal Consiglio, e
b) le altre spese quali quelle di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, l'immagazzinamento, ivi comprese la fumigazione, le spese di manutenzione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e tutte le spese sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao al fine di assicurarne la conservazione e di mantenerne il valore, sono coperte dalla fonte comune di reddito proveniente da contributi o da prestiti contratti ai sensi del paragrafo 5 o dal prodotto di rivendite effettuate in conformità del paragrafo 5 dell'.
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