Accordo

Art. 42

Modifiche dei tassi di cambio delle monete

In vigore dal 7 set 1975
. Modifiche dei tassi di cambio delle monete Il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro un termine di quattro giorni lavorativi al massimo, ogni volta che venga modificata la parità del dollaro statunitense o della lira sterlina o che i tassi di cambio dell'una o dell'altra moneta non siano mantenuti nel limite dei margini internazionali prescritti per le loro parità. In attesa di tale sessione straordinaria, il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore adottano le misure provvisorie che ritengono necessarie. In particolare, essi possono, previa consultazione con il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni dello stock regolatore. Dopo avere esaminato la situazione, in particolare le misure provvisorie che il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore avessero adottato, nonché le possibili conseguenze di una modifica della parità di una moneta o delle variazioni dei tassi di cambio summenzionati sull'applicazione effettiva del presente Accordo, il Consiglio può, con voto speciale, adottare ogni misura correttiva necessaria.
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Modifiche dei tassi di cambio delle monete (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo