Accordo›Titolo DI
Art. 47
Avviso di importazioni e di esportazioni
In vigore dal 7 set 1975
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Avviso di importazioni e di esportazioni
1. In conformità delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni in provenienza dai membri importatori.
2. A tal fine, ogni membro avverte il Direttore esecutivo del volume totale delle proprie importazioni ed ogni membro importatore avverte il Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, del volume totale delle proprie importazioni, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese.
3. Le importazioni che, in conformità del presente Accordo, non sono imputabili al contingente di esportazione, sono registrate separatamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-47