Accordo

Art. 52

Prodotti sostitutivi del cacao

In vigore dal 7 set 1975
. Prodotti sostitutivi del cacao 1. I membri riconoscono che l'uso di prodotti sostitutivi può nuocere all'aumento del consumo del cacao. A tale riguardo, essi convengono di fissare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato, o di adottare, ove occorra, la regolamentazione esistente in modo che la detta regolamentazione impedisca che delle materie non provenienti dal cacao siano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. Al momento della creazione o della revisione di ogni regolamentazione basata sui principi enunciati al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti del cacao e il cioccolato. 3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di adottare le misure che il Consiglio ritiene opportune per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un rapporto annuo sul modo in cui le disposizioni del presente articolo vengono rispettate.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-52

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