Accordo

Art. 49

Produzione e stocks

In vigore dal 7 set 1975
. Produzione e stocks 1. I membri riconoscono la necessità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la produzione ed il consumo e collaborano con il Consiglio per raggiungere tale obiettivo. 2. Ogni membro produttore può fissare un piano di regolazione della propria produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa essere raggiunto. Ogni membro produttore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere tale obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello degli stocks esistenti nel mondo e fa, dopo tale esame, le raccomandazioni del caso. 4. Nel corso della sua prima sessione, il Consiglio adotta delle disposizioni allo scopo di elaborare un programma tendente a riunire le informazioni necessarie per determinare, con criteri scientifici, la capacità mondiale di produzione, attuale e potenziale, nonché il consumo mondiale, attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di tale programma.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-49

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