AccordoTitolo DI

Art. 48

Misure di controllo

In vigore dal 7 set 1975
. Misure di controllo 1. Ogni membro che esporti del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione del cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importi del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare ogni importazione di cacao sul proprio territorio doganale in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Non viene richiesto alcun certificato di contribuzione per il cacao esportato in conformità delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'. Il Consiglio fa quanto è necessario perché il rilascio dei documenti di controllo relativi a tali spedizioni avvenga regolarmente. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione nè altro documento di controllo approvato dal Consiglio per le spedizioni di cacao che nel corso di un periodo qualsiasi, superino le esportazioni che sono autorizzate per tale periodo. 4. Il Consiglio adotta, con voto speciale, le norme che ritiene necessarie per quanto concerne i certificati di contribuzione o gli altri documenti di controllo approvati. 5. Per il cacao fine ("fine" o "flavour"), il Consiglio fissa le norme che ritiene necessarie per quanto attiene alla semplificazione della procedura relativa ai documenti di controllo approvati dal Consiglio, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
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Misure di controllo (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo