Accordo

Art. 43

Liquidazione dello stock regolatore

In vigore dal 7 set 1975
. Liquidazione dello stock regolatore 1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, il Consiglio adotta le misure che ritiene appropriate perché lo stock regolatore continui a funzionare. 2. Se il presente Accordo ha termine senza che sia sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di semi di cacao destinati allo stock regolatore. Il Direttore dello stock regolatore, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, vende lo stock regolatore conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con voto speciale, all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che, prima della fine del presente Accordo, il Consiglio non riveda tali norme con voto speciale. Il Direttore dello stock regolatore conserva il diritto di vendere dei semi di cacao in ogni momento della liquidazione per far fronte alle spese relative; b) il ricavato della vendita e le somme iscritte nel conto dello stock regolatore servono a liquidare, nell'ordine: i) le spese di liquidazione; ii) ogni restante ammontare dovuto, maggiorato degli interessi, relativo ad ogni prestito contratto dall'Organizzazione o in suo nome a favore dello stock regolatore; iii) ogni versamento complementare che resti da effettuare in applicazione dell'. c) Quando sono stati effettuati i pagamenti di cui al sotto paragrafo b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, proporzionalmente alle esportazioni di ciascuno di loro sulle quali è stato percepito il contributo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-43

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Liquidazione dello stock regolatore (Art. 43 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo