Accordo›Titolo DI
Art. 46
Avviso di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo di contingenti
In vigore dal 7 set 1975
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Avviso di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo di contingenti
1. In conformità delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e delle modifiche di tale contingente per ogni membro esportatore. Egli imputa al contingente le esportazioni che sono effettuate da tale membro a titolo del contingente in modo che la situazione del contingente di ogni membro esportatore sia tenuta aggiornata.
2. A tale fine, ogni membro esportatore avverte il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio può fissare, circa il volume totale delle esportazioni registrate, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese.
3. Le esportazioni non imputabili ai contingenti sono registrate separatamente.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-46