Accordo

Art. 44

Garanzie di approvvigionamento

In vigore dal 7 set 1975
. Garanzie di approvvigionamento I membri esportatori si impegnano a seguire, nel quadro del presente Accordo, delle politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per effetto di ridurre artificialmente l'offerta di cacao e che assicurino il regolare approvvigionamento di cacao degli importatori dei paesi membri. Quando pongono in vendita del cacao quando il prezzo è superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno la preferenza agli importatori dei paesi membri nei riguardi degli importatori dei paesi non membri.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-44

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Garanzie di approvvigionamento (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo