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Art. 40

Vendite dello stock regolatore tendenti a difendere il prezzo massimo

In vigore dal 7 set 1975
. Vendite dello stock regolatore tendenti a difendere il prezzo massimo 1. Il Direttore dello stock regolatore procede a delle vendite dallo stock regolatore in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell' conformemente alle disposizioni del presente articolo: a) le vendite avvengono ai prezzi correnti di mercato; b) una volta che le vendite dallo stock regolatore sono iniziate in applicazione del paragrafo 5 dell', il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao: i) sino a che il prezzo indicativo cada al prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra, o ii) sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone; o iii) sino a quando il Consiglio, nel momento in cui il prezzo indicativo si ponga fra il prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra e il prezzo massimo, decida altrimenti con voto speciale; c) quando il prezzo indicativo sia uguale o superiore al prezzo massimo, il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao sino a quando il prezzo indicativo torni al prezzo massimo o, altrimenti, sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone. 2. Quando procede a delle vendite in conformità del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore vende seguendo le vie normali, nei paesi membri, alle imprese ed alle organizzazioni che si dedicano al commercio o che assicurano la trasformazione del cacao, ai fini di trasformazione ulteriore, conformemente alle norme approvate dal Consiglio. 3. Quando procede a delle vendite in conformità del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore, con la riserva che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti di paesi membri prima di accettare le offerte di acquirenti di paesi non membri.
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