Accordo

Art. 53

Cacao trasformato

In vigore dal 7 set 1975
. Cacao trasformato 1. È noto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. A tale proposito, è anche noto che occorre fare in modo da non pregiudicare seriamente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori e dei membri importatori. 2. Ove un membro ritenga che i propri interessi in uno qualsiasi di tali campi possano essere lesi, può intraprendere delle consultazioni con l'altro membro interessato, al fine di giungere ad una intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferirne al Consiglio, che presta i suoi buoni uffici in materia allo scopo di giungere a tale intesa.
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Cacao trasformato (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo