Accordo

Art. 58

Esame annuo

In vigore dal 7 set 1975
. Esame annuo Appena possibile, dopo la fine di ogni anno di contingentamento, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo e il modo con cui i membri osservano i principi del detto Accordo e ne servono gli scopi. Esso può allora inviare ai membri delle raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-58

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Esame annuo (Art. 58 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo